Art. 2.
(Importo del reddito
sociale minimo).

      1. L'importo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 è di 8 mila euro.
      2. L'importo di cui al comma 1 non è soggetto ad alcuna forma di tassazione.